COVID 19 : ORDINANZA LAMPO EMESSA DAL GOVERNATORE FRANCESCO ACQUAROLI – trasporti, scuola e assembramenti

Obiettivo arrestare la corsa della pandemia covid-19 nelle Marche.

Il provvedimento in vigore dalle 24 di oggi per 3 settimane, fino al 15 novembre,  le misure previste per la scuola da sabato mattina.

L’ordinanza in sintesi

1 – Didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione. Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata. La disposizione deve necessariamente essere attuata entro le ore 00:00 del 24 ottobre 2020.

2 – Misure per attività economiche

Nella Regione Marche continua ad essere  consentita  l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana,  dei centri commerciali, e similari  come Grande distribuzione, Open mall, Outlet e di tutti gli esercizi commerciali, artigianali , servizi  al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.  Ogni centro commerciale dovrà regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq. Prima il rapporto era di 1 a 8 mq.  E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione.

3 – Misure anti-movida

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone: è vietato il consumo sul posto nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento; è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.

4 – Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio

Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020.

5 – Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. E’ fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi posti in piedi. Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.  Le disposizioni di questo articolo decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza.

6 – Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali. 

7 – Attività sportive

L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali.